INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO: SPETTA “A DOMANDA” A SEGUITO DI SOPPRESSIONE DI REPARTO.
L’art.1. della Legge n.86 del 2001, stabilisce che chiunque, personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco etc…, sia stato trasferito a seguito di soppressione o dislocazione del proprio reparto e relative articolazioni presso una sede di servizio ubicata in un comune diverso (non confinante con quello di provenienza e distante almeno 10 km) ha diritto all’indennità di trasferimento dalla data dell’assunzione in servizio presso la nuova sede.
La presentazione della domanda di trasferimento presso la sede consigliata dall’Ente di appartenenza, ancorchè gradita, non preclude il riconoscimento dell’indennità di trasferimento, in quanto, nelle ipotesi della soppressione o dislocazione del reparto, il trasferimento del personale non avviene per libera scelta, ma su indiretta sollecitazione della Pubblica Amministrazione e senza che ciò comporti il mutamento della natura sostanziale del trasferimento, disposto sostanzialmente “d’autorità”.
È quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa dei T.A.R e del Consiglio di Stato.
Numerosi i ricorsi già presentati.
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